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ABUSI SESSUALI MINORI

La maggior parte dei casi di abuso di minori avviene nel contesto sociale prossimo alla vittima. Gli autori sono per lo più familiari, amici di famiglia, docenti così come allenatori, ossia persone già note ai bambini. Il caso dell’estraneo che rapisce un/a bambino/a a lui del tutto sconosciuto/a per sfruttarlo/a sessualmente è estremamente raro. Molte persone ritengono tuttavia erroneamente che questo ristrettissimo gruppo di autori estrani rappresenti i «tipici» pedocriminali.


Pedocriminali
Un valutazione inesatta caratterizza il dibattito sociale: spesso si afferma erroneamente che le persone che abusano di minori sono per lo più pedofile, ma questo non è vero. Sussistono numerosi altri motivi all’origine di un abuso come la curiosità perversa, le crisi personali, l’esercizio del potere con mezzi sessuali o il sadismo che inducono le persone ad abusare di bambini.


Pedofilia
I pedofili sono persone che si sentono sessualmente attratte solo da bambini. La pedofilia è quindi un orientamento sessuale rispettivamente una diagnosi psichiatrica. Non ha conseguenze penali fintanto che l’attrazione sessuale non è messa in pratica. Queste persone commettono un reato solo se compiono atti sessuali con un/a bambino/a.


Grooming
Il grooming, ossia l’adescamento di minori, designa ilcontatto di persone adulte con minori allo scopo guadagnare la loro fiducia perpoi commettere un abuso sessuale, compiere atti sessuali o sfruttarlisessualmente. Oggi, i casi di grooming si verificano prevalentemente inInternet. Ecco perché si parla di cybergrooming. L’obiettivo dei pedofili è peròsempre lo stesso: indurre il/la bambino/a o il/la giovane a compiere attisessuali su se stesso/a per poi ricattarlo/a con il materiale illustrativointimo realizzato, per sottoporlo a coercizione o addirittura spingerlo/a ad accettareun incontro reale allo scopo di abusarne.

Il grooming è un fenomeno che si verifica spesso. Secondo le dichiarazioni delle autorità di perseguimento penale, trascorrono in media solo tre minuti dal primo contatto tra un pedofilo e un minorenne in Internet al primo commento con un riferimento sessuale.


Protezione dei giovani e pedopornografia
I bambini e i giovani rappresentano una categoria della popolazione particolarmente vulnerabile, motivo per cui beneficiano per legge di una particolare protezione, anche per quanto riguarda il loro sviluppo sessuale. È quindi vietato rendere accessibile la pornografia a minori di 16 anni. Inoltre, non si devono impiegare minorenni in produzioni pornografiche o per la prostituzione. I prodotti pornografici con minorenni sono inoltre considerati pornografia infantile e sono generalmente vietati.

SITUAZIONE GIURIDICA
Presentiamo qui di seguito una selezione dei principali articoli previsti dal codice penale svizzero in relazione con gli abusi sessuali.


Art. 187 CP: Atti sessuali con fanciulli
Chiunque induce un minore a compiere atti sessuali su se stesso, lo guarda mentre li compie o lo coinvolge in un atto sessuale è punibile. Questo vale sia per gli atti sessuali con fanciulli, sia quando si costringere un minore a guardare atti sessuali, anche se non c’è contatto fisico tra il colpevole e la vittima. In Svizzera, la maggiore età sessuale è fissata a 16 anni. Se la differenza di età tra le persone coinvolte in atti sessuali eccede i tre anni e se la persona più giovane ha meno di 16 anni, in questo caso la persone più anziana commette un reato. In quest’ambito, la definizione di attività sessuale è molto ampia. Così, un semplice bacio con la lingua  rappresenta un abuso sessuale se la differenza di età è superiore per legge.


Art. 188 CP: Atti sessuali con persone dipendenti
Chi compie atti sessuali con una giovane donna o un giovane uomo dipendente, di età compresa fra i 16 e i 18 anni, commette un reato. Oltre all’età della vittima, svolge quindi un ruolo anche il rapporto di dipendenza. Questa dipendenza può riferirsi ad un relazione educativa, assistenziale o lavorativa, oppure risultare da attività sportive, culturali o religiose (istruttore, allenatore, capo, ecc.).


Art. 189 CP: Coazione sessuale
Se un autore o un’autrice costringe un/a bambino/a, una donna o un uomo a compiere atti sessuali contro la sua volontà con l’uso della minaccia o della violenza ed esercitando pressioni psicologiche sulla vittima o rendendola inetta a resistere, quest’ultimo/a commette un reato.


Art. 190 CP: Violenza carnale
Il reato di violenza carnale conformemente all’art. 190 CP è soddisfatto nella misura in cui vi è stata una penetrazione vaginale, indipendentemente dall’età della vittima. Un ulteriore presupposto è che l’autore abbia minacciato la vittima, usato violenza, esercitato pressioni psicologiche sulla vittima o l’abbia resa inetta a resistere.


Art. 191 CP: Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
La differenza fra atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e coazione sessuale o violenza carnale risiede nel fatto che, nel caso di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, l’autore o l’autrice abusa di una vittima che è già nell’incapacità di opporre resistenza. Nel caso di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere conformemente all’art. 191 CP, il motivo all’origine dell’inettitudine a resistere può essere duraturo (per esempio nel caso di persone psicologicamente malate) o temporaneo (per esempio nel caso di persone totalmente ubriache o incoscienti).


Art. 197 CP: Pornografia. Articolo per la protezione dei minori
È vietato offrire, mostrare o rendere accessibilemateriale pornografico a una persona minore di 16 anni.


Art. 198 CP: Molestie sessuali
Le molestie sessuali sono dirette a persone che non si aspettano l’atto sessuale intrapreso. Le molestie possono essere psicologiche (contatto fisico non desiderato, caratteristiche sessuali secondarie) o verbali (espressioni volgari risp. oscene, osservazioni sulle parti intime o sulla vita sessuale della vittima). Questo vale anche per le conversazioni dai contenuti sessuali nelle chat in Internet. A differenza degli altri reati sessuali, le molestie sessuali sono punite solo se la vittima presenta una querela. Si tratta quindi di un reato perseguibile a querela di parte.


Art. 22 CP: Tentativo / Punibilità
Costringere un minore a compiere atti sessuali è punibile,anche se vi è solo stato un tentativo. È sufficiente poter provare l’intenzionedel colpevole.

MARISOL - MENTORING SCHOOL Project "ONE-TO-ONE"

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